Art. 16.
(Aliquota IVA per fabbricati rurali misti).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».

 

Pag. 16